Art. 23.
(Interventi per la scuola).

      1. Al fine di favorire il miglioramento della formazione psicofisica degli alunni e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

 

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della presente legge, con proprio decreto, provvede ad attivare un modello organizzativo della programmazione dei corsi scolastici in cui sia assicurato il raddoppio delle ore attualmente dedicate all'insegnamento dell'educazione fisica e alla pratica sportiva.
      2. Ai fini della più ampia diffusione delle opportunità di partecipazione ai progetti di interscambio e di cooperazione culturale in ambito europeo nel settore dell'istruzione, è stanziata la somma aggiuntiva di 50 milioni di euro per il finanziamento del programma d'azione comunitaria «Socrate».